1. CHI SIAMO
· Titolare: BIPI MOBILITY ITALY S.R.L. (nel prosieguo, “BIPI”)
·Sede legale: via Castel Morrone, 24 – 20129 - Milano
· C.F., P. IVA,16022401000
· Numero REA: Milano - 2619289
· Capitale Sociale: 15.000 euro, i.v.
· Numero di telefono: 0282 951806
· E-mail: informazione@bipicar.com
.Pec: bipimobilityitalysrl@legalmail.it
2. COSA TI OFFRE BIPI
BIPI fornisce servizi di noleggio di veicoli senza conducente attraverso vari Piani di abbonamento pubblicizzati sulla Piattaforma www.bipicar.com. Gli Utenti possono noleggiare un veicolo scegliendo il Piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze. I prezzi o le tariffe applicabili ai Piani di abbonamento sono quelli pubblicati sulla Piattaforma in vigore al momento della stipula del Contratto di noleggio.
3. DEFINIZIONI
Le definizioni e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Ai fini del presente Contratto, i termini indicati avranno il seguente significato, fermo restando che i termini definiti al singolare si intenderanno anche al plurale e viceversa ed il maschile comprende anche il femminile.
Le “Condizioni generali” indicano il presente documento che definisce l’insieme dei termini e delle condizioni generali contrattuali che disciplinano il rapporto di noleggio fra BIPI e l’Utente stipulato a distanza;
Per “Contratto di Noleggio” si intende complessivamente le Condizioni generali, le Clausole speciali, le Condizioni particolari, l’Informativa sulla privacy e tutti i moduli contrattuali sottoscritti dall’Utente e i relativi allegati, che costituiscono l’insieme della documentazione contrattuale che regola il rapporto di noleggio di veicolo senza conducente di BIPI offerto nel rispetto delle previsioni della legge italiana e comunitaria applicabile.
Le “Clausole speciali” indica il documento che regola determinate previsioni applicabili al Contratto di noleggio, quali i costi o prezzi e i termini della copertura assicurativa data dal fornitore del veicolo, inclusa la RCA (responsabilità civile autoveicoli), allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto. In caso di conflitto fra le Condizioni generali e le Clausole speciali, saranno queste ultime a prevalere.
Le “Condizioni particolari” indica le condizioni particolari applicabili a ciascun Contratto di noleggio. Contiene i dati identificativi di BIPI e dell’Utente, la residenza, il prezzo, il Territorio, la data di entrata in vigore e di scadenza del contratto, la modalità di pagamento, ecc. In caso di conflitto fra le Condizioni generali, le Clausole speciali e le Condizioni particolari, prevarranno queste ultime.
“Conducente” indica le persone fisiche che soddisfano i requisiti previsti dalle Condizioni generali per avere la facoltà di guidare il veicolo a noleggio e hanno superato il Processo di convalida; comprende sia il Conducente principale che i Conducenti aggiuntivi. Il Conducente e l’Utente possono essere la medesima persona fisica.
“Canone” indica la tariffa che l’Utente deve versare a BIPI con cadenza mensile in base al Piano di abbonamento scelto.
“Periodo di durata minima” indica il tempo minimo di durata del Contratto di noleggio, che è flessibile a seconda del Piano di abbonamento sottoscritto.
“Piano di abbonamento” indica la modalità di noleggio del veicolo scelta dall’Utente, il cui prezzo o tariffa applicabile può variare inter alia a seconda della durata del Contratto di noleggio, del Territorio, della categoria, del modello di veicolo e/o del chilometraggio sottoscritto.
“Piattaforma” indica il sito web di BIPI www.bipicar.com.
“Informativa sulla privacy” indica le modalità di trattamento dei dati personali degli Utenti, e dei Conducenti da parte di BIPI tenuto conto del Contratto di noleggio sottoscritto dall’Utente, consultabile qui.
“Processo di registrazione” indica il procedimento che l’Utente utilizza per fornire i dati e i documenti richiesti ai fini del Contratto di noleggio.
“Processo di convalida” indica il procedimento di verifica, da parte di BIPI, dei dati e dei documenti presentati dall’Utente ed il superamento del credit scoring.
“Servizi” indica la prestazione di servizi di autonoleggio senza conducente o servizi di noleggio da parte di BIPI all’Utente.
“Territorio” indica l’ambito territoriale stabilito nel Contratto di noleggio.
“Utente” indica i clienti di BIPI, che possono essere sia consumatori sia professionisti - come definiti dal D.Lgs. 06/09/2005, n. 206, recante il Codice del consumo - quali persone fisiche con partita iva, e/o persone
giuridiche dotate della capacità d’agire necessaria e, ove del caso, delle facoltà di rappresentanza necessarie per la stipula del Contratto di noleggio.
4. OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
4.1 Oggetto
Le presenti Condizioni Generali di Contratto, e tutti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale delle stesse, regolano il rapporto contrattuale di noleggio senza conducente di un veicolo, stipulato a distanza tra BIPI e l’Utente nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili.
Le presenti Condizioni Generali sono valide dal giorno di conclusione del Contratto di noleggio e potranno essere aggiornate, integrate o modificate in qualsiasi momento da BIPI tramite comunicazione nella Piattaforma. In caso di modifica delle Condizioni è inteso che tali aggiornamenti/modifiche e/o integrazioni avranno efficacia per i futuri noleggi.
Resta inteso che sul veicolo noleggiato nel termine contrattuale prescelto, l'Utente non potrà vantare altri diritti che quelli espressamente stabiliti e derivanti dal contratto di noleggio. In particolare l’Utente non acquisterà alcun diritto di proprietà sull'autoveicolo e sulle parti accessorie ed equipaggiamenti dell'autoveicolo stesso.
Le vetture e i Piani di Abbonamento sono illustrati sulla Piattaforma di BIPI. BIPI si impegna a fornire le vetture a noleggio nel rispetto delle prescrizioni regolamentari e contrattuali applicabili.
4.2 Conclusione del Contratto
Tutte le richieste e gli ordini di noleggio devono essere inoltrati dall'Utente a BIP attraverso il completamento del Processo di registrazione.
Una volta ultimato il Processo di registrazione e superato il Processo di convalida, l’Utente riceverà a mezzo posta elettronica da BIPI una copia delle Condizioni generali, delle Clausole speciali e delle Condizioni particolari, che complessivamente costituiscono il Contratto di noleggio.
In caso di accettazione, l’Utente dovrà firmare tutti i documenti che costituiscono il Contratto di noleggio ricevuto da BIPI mediante firma digitale o firma elettronica avanzata, e rinviare la documentazione sottoscritta a BIPI, secondo le modalità indicate dalla stessa. Nel caso in cui l’Utente non disponga di firma digitale o firma elettronica avanzata, è suo onere inviare copia del Contratto di noleggio sottoscritto per accettazione in formato cartaceo all’indirizzo di BIPI ai fini della conclusione del Contratto.
L’inoltro della documentazione contrattuale sottoscritta dall’Utente implica la totale conoscenza delle clausole contrattuali e loro integrale accettazione. Con l'invio ed accettazione della, documentazione contrattuale sottoscritta l’Utente accetta incondizionatamente e si obbliga ad osservare, nei suoi rapporti con BIPI e con terzi le Condizioni generali, le Clausole speciali e delle Condizioni particolari convenute, dichiarando di aver preso visione ed accettando tutte le indicazioni a lui fornite e prendendo atto che BIPI non si ritiene vincolato a condizioni diverse se non laddove preventivamente concordate.
A decorrere dal ricevimento della documentazione contrattuale sottoscritta, BIPI invierà all’Utente, a mezzo posta elettronica una comunicazione di conferma di conclusione del Contratto riepilogativa dell’ordine di noleggio, insieme a tutta la documentazione contrattuale sottoscritta ai sensi dell’art. 53 del Codice del Consumo.
Il Contratto di noleggio è stipulato in lingua italiana.
5. COME FUNZIONANO IL PROCESSO DI REGISTRAZIONE, IL PROCESSO DI CONVALIDA E IL DIRITTO DI RECESSO
5.1Processo di registrazione
Il Processo di registrazione avviene principalmente tramite la Piattaforma. Fermo restando quanto sopra esposto, l’Utente potrà registrarsi telefonicamente e il personale di BIPI provvederà a compiere il processo di registrazione in nome e per conto dell’Utente.
L’Utente deve completare il processo di registrazione e superare il processo di convalida prima di stipulare il Contratto di noleggio. Per completare il Processo di registrazione, l’Utente dovrà:
- immettere i dati richiesti sulla Piattaforma;
- caricare sulla Piattaforma i documenti validi ai sensi della normativa in vigore e in corso di validità richiesti da BIPI all’Utente, quali:
- patente di guida;
- carta d’identità, passaporto e/o permesso di soggiorno;
- modalità di pagamento:
- carta di credito/debito;
- domiciliazione bancaria, previo controllo di solvibilità.
In virtù del contratto stipulato con BIPI, l’Utente consente espressamente a BIPI di riscuotere nel rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicate dall’Utente ogni importo derivante dal Contratto di noleggio. Inoltre, l’Utente dovrà assicurare che la modalità di pagamento indicata sia valida per almeno dodici (12) mesi a decorrere dalla stipula del Contratto di noleggio, per garantire che BIPI possa incassare qualsiasi importo relativo al Contratto di noleggio.
A titolo aggiuntivo, per determinati Piani di abbonamento e in caso di particolari circostanze derivanti dalla solvibilità del singolo Utente, potrà essere richiesto all’Utente di caricare sulla Piattaforma la dichiarazione dei redditi o altri documenti che attestino la sua solvibilità economica.
In caso di rinnovo di qualsivoglia dei succitati documenti, l’Utente è tenuto a caricare sulla Piattaforma i nuovi documenti richiesti ed in corso di validità.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati da parte di BIPI, si rimanda all’Informativa sulla privacy.
5.2 Processo di convalida
Il Processo di convalida s’intende concluso a fronte della verifica da parte di BIPI delle seguenti condizioni :
- il Processo di registrazione sia avvenuto correttamente;
- la documentazione fornita sia corretta. Resta comunque salva per BIPI la facoltà di richiedere ulteriore documentazione laddove ritenuta necessaria.
- Il pagamento richiesto sia andato a buon fine in favore di BIPI ;
- L’Utente ha superato l’analisi del rischio (“scoring”) necessaria a BIPI per valutare autonomamente che l’Utente soddisfi i requisiti finanziari necessari inerenti al Piano di abbonamento, al modello di veicolo o del Canone applicabile.
L’Utente prende atto che solo in caso di superamento e valida conclusione del Processo di convalida, BIPI potrà consegnare il veicolo richiesto. In caso di mancato superamento del Processo di convalida il contratto non potrà considerarsi concluso tra le parti, ed il pagamento eventualmente effettuato dall’Utente verrà riaccreditato da BIPI.
Il Processo di convalida si applica anche per i cambi di veicolo. In tal caso l’Utente prende atto ed accetta espressamente che in caso di richiesta di cambio veicolo dovrà sottoporsi ad una nuova valutazione di analisi di rischio, c.d. scoring, fornendo eventuale nuova o ulteriore documentazione a BIPI laddove richiesta.
5.3 Diritto di Recesso
BIPI riconosce a tutti gli Utenti che hanno sottoscritto un Contratto a distanza di noleggio di veicolo di esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo, senza motivazione o costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57 del Codice del Consumo, da esercitarsi entro il termine tassativo di 14 giorni dalla conclusione del Contratto. In nessun caso il diritto di recesso potrà essere esercitato dopo la consegna del veicolo.
Nei 14 giorni successivi alla conclusione del Contratto di noleggio, a condizione che non sia ancora avvenuta la consegna del veicolo, l’Utente potrà esercitare, senza preavviso, il diritto di recesso, inviando a BIPI una richiesta esplicita a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), raccomandata a/r o e-mail agli indirizzi indicati nell’intestazione, oppure utilizzare il modulo tipo da inviare elettronicamente per l’esercizio del diritto di recesso allegato alle presenti Condizioni generali. In caso di comunicazione del recesso a mezzo email o mediante il modulo tipo, BIPI comunica senza indugio all’Utente la conferma di ricevimento a mezzo email o Posta Elettronica Certificata, di presa notifica del recesso esercitato.
Gli effetti del recesso sono i seguenti: BIPI rimborserà i pagamenti ricevuti entro il termine non essenziale di 14 giorni solari a decorrere dalla ricezione della richiesta di recesso, mediante lo stesso metodo di pagamento utilizzato nel Processo di registrazione.
Tuttavia, se nel corso del periodo previsto per l’esercizio del diritto di recesso l’Utente desideri che BIPI inizi a prestare alcuni servizi, dovrà farne esplicita richiesta a BIPI, da inoltrare secondo l’apposita documentazione eventualmente fornita da BIPI, ai sensi dell’art. 51, comma 8 del Codice del Consumo. BIPI non sarà tenuta ad alcuna prestazione in assenza di esplicita richiesta formulata dall’Utente.
Qualora l’Utente eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato tale richiesta e fossero stati prestati Servizi a favore dell’Utente, questi dovrà pagare a BIPI il Canone previsto a fronte della prestazione di servizi di autonoleggio senza conducente fino al momento della comunicazione dell’esercizio del diritto di recesso, come prescritto dall’art. 57, comma 3 del Codice del Consumo.
5.4 Password
Durante il Processo di registrazione, l’Utente creerà una password di accesso alla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di sicurezza e complessità stabiliti da BIPI di volta in volta; tale password potrà essere successivamente modificata in qualsiasi momento a cura dell’Utente.
La password creata avrà una validità temporale illimitata e l’Utente è tenuto a farne un uso prudente, a non divulgare la password né qualsivoglia altro dato di accesso, a tenerla segreta e non trasmetterla a terzi.
L’account dell’Utente sulla Piattaforma è personale e non cedibile; l’Utente di impegna a non consentirne l’accesso né l’uso a terzi. L’Utente risponderà dei danni eventualmente provocati dalla mancata osservanza degli obblighi legati alla corretta tenuta della Password, soprattutto qualora da tale inadempimento dovesse verificarsi danni, furti o uso improprio di un veicolo di BIPI.
6. DURATA APPLICABILE AL CONTRATTO DI NOLEGGIO
6.1 Durata, Rinnovo, e Disdetta
La durata del Contratto di noleggio non può essere inferiore al periodo di durata minima pari a 30 giorni (“Periodo di durata minima”).
Trascorso il Periodo di durata minima, il Contratto di noleggio si rinnoverà automaticamente di mese in mese, salvo disdetta da parte dell’Utente da comunicarsi con un preavviso di quindici (15) giorni rispetto alla data di scadenza della mensilità in questione.
La disdetta potrà essere comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), raccomandata A/R, e/o tramite la Piattaforma o telefonicamente. In caso di comunicazione disdetta a mezzo della Piattaforma o telefonicamente, BIPI comunica senza indugio all’Utente la conferma di ricevimento a mezzo email o Posta Elettronica Certificata, della disdetta esercitata dall’Utente.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di quindici (15) giorni, la data di cessazione del Contratto di noleggio corrisponderà all’ultimo giorno del mese successivo. Inoltre, al termine del Periodo di durata minima, BIPI potrà recedere dal Contratto di noleggio mediante notifica da inviarsi all’Utente con quindici (15) giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza della mensilità in questione.
Parimenti, il Contratto di noleggio potrà essere risolto nel caso in cui, per qualsivoglia causa, BIPI dovesse essere soggetta a un procedimento di liquidazione e/o scioglimento, modifica sostanziale dell’oggetto sociale; cessione d’azienda e/o procedura concorsuale.
Allo stesso modo, BIPI potrà richiedere la risoluzione del Contratto di Noleggio nel caso in cui quest'ultima non sia in grado di continuare a mettere il Veicolo a disposizione dell'Utente, ivi comprese, in ogni caso, le situazioni in cui si renda necessario aggiornare la flotta messa a disposizione degli Utenti e, in generale, in tutti quei casi in cui, per circostanze operative, commerciali e/o logistiche, BIPI abbia la necessità di garantire la corretta e adeguata erogazione del Servizio. Tale risoluzione sarà certificata mediante l'invio dell'opportuna comunicazione all'Utente con un preavviso di trenta (30) giorni rispetto alla data di scadenza del relativo pagamento mensile
6.2 Penale in caso di disdetta prima della decorrenza del Periodo di durata minimaL’Utente potrà inviare disdetta del Contratto di noleggio, tramite la Piattaforma, a mezzo posta elettronica con notifica di avvenuta lettura o telefonicamente, al termine del Periodo di durata minima, sempre con un preavviso di quindici (15) giorni rispetto al giorno di rinnovo dell’abbonamento.
In caso di disdetta del Contratto di noleggio da parte dell’Utente prima che si concluda il Periodo di durata minima, e/o qualora non fosse rispettato il periodo di preavviso di quindici (15) giorni, l’Utente dovrà versare a titolo di penale l’importo pari a due (2) mensilità. Qualora il Contratto avesse una durata residua di un (1) mese, e quindi, nel caso in cui ci fosse soltanto una (1) mensilità rimanente, l’Utente dovrà versare a titolo di penale soltanto l’importo pari ad una (1) mensilità.
Resta inteso che la disdetta potrà essere comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), raccomandata A/R, e/o tramite la Piattaforma o telefonicamente. In caso di comunicazione disdetta a mezzo della Piattaforma o telefonicamente, BIPI comunica senza indugio all’Utente la conferma di ricevimento, a mezzo email o Posta Elettronica Certificata, della disdetta esercitata e le indicazioni attinenti alla penale applicata, e le relative modalità di pagamento della stessa.
7. TERRITORIO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALE
Il Territorio di applicazione del Contratto di noleggio è l’Italia.
Fermo restando quanto sopra, in via eccezionale, BIPI e l’Utente potranno concordare altri Territori di applicazione del Contratto di noleggio, in modo da poter richiedere e/o ampliare il Territorio ad altri Paesi europei in base al Piano di abbonamento (purché ciò non implichi viaggi in nave) e previo pagamento delle tariffe applicabili.
E’ possibile per l’Utente chiedere tale ampliamento inviandone richiesta a info@bipicar.com, indicando i Paesi ai quali si desidera estendere il Contratto e comunicando la data di partenza e di ritorno. L’Utente deve ottenere la previa autorizzazione esplicita di BIPI prima di partire per il viaggio in questione.
In caso di violazione da parte dell’Utente di quanto indicato nl presente articolo 7, il contratto potrà essere risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile da BIPI mediante comunicazione scritta da inviare via PEC o raccomandata A/R. In tal caso l’Utente dovrà corrispondere una penale contrattuale in base a quanto previsto dal contratto o dalle Clausole speciali, fermo restando ed impregiudicato il diritto di BIPI di esercitare qualsivoglia azione legale, ivi compreso il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno. Gli effetti della risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di risoluzione risultante dalla ricevuta di consegna.
8. CONDUCENTI
8.1 Chi può guidare?
La facoltà di guida dei veicoli di BIPI è limitata esclusivamente a persone di età
superiore ai 21 anni, designate come Conducenti nel Processo di registrazione e che abbiano superato il Processo di convalida; con patente di guida in corso di validità, rilasciata da almeno due (2) anni (fermo restando che, per determinati modelli di veicoli o a seconda della durata del Contratto di noleggio, puo’ essere richiesta un’età superiore) e che soddisfino i restanti requisiti previsti dalle Condizioni generali e dalla legislazione applicabile.
Nel Processo di registrazione è possibile designare un Conducente principale e fino a quattro (4) Conducenti aggiuntivi pagando il sovrapprezzo applicabile a tal fine per ciascun veicolo in virtù di Contratto di noleggio. L’Utente dovrà caricare sulla Piattaforma i dati e la documentazione richiesti per ciascuno dei Conducenti.
L’Utente è responsabile dell’osservanza, da parte del Conducente principale e dei Conducenti aggiuntivi, di tutte le obbligazioni contrattuali prescritte nel Contratto di noleggio.
Conseguentemente, l’Utente è responsabile delle azioni del Conducente principale e dei Conducenti aggiuntivi, e si impegna a pagare le multe o sanzioni dovute per infrazioni commesse da questi nel corso della validità del Contrattodi noleggio, nonché a pagare il prezzo o la tariffa applicabile da parte di BIPI a tal fine, ferma restando la responsabilità personale del Conducente.
8.2 Chi non può guidare?
È fatto divieto di guidare i veicoli BIPI alle seguenti persone:
- i Conducenti che, pur soddisfacendo i requisiti sopra esposti, abbiano perso la patente di guida, o sia stata loro sospesa o revocata o sia stato loro fatto divieto di guidare, per tutto il periodo di durata di tale smarrimento, ritiro o sospensione della patente;
- Qualsivoglia altra persona diversa dai Conducenti come sopra descritti, e pertanto ivi compresa ogni persona che non sia stata inserita nel Processo di registrazione e che non abbia superato il Processo di convalida. E’ espressamente vietato agli Utenti permettere a terzi di guidare il veicolo.
In tali casi e ferme restando le coperture minime legate all’assicurazione di responsabilità civile data dal fornitore del veicolo a noleggio, né BIPI, né il fornitore del veicolo né l’assicurazione si faranno carico delle conseguenze derivanti da tale condotta vietata.
Si considererà violazione delle Condizioni generali la guida dei veicoli a noleggio da parte di qualsivoglia persona diversa dai Conducenti e di tale inadempimento sarà ritenuto responsabile l’Utente.
In caso di inadempimento, l’Utente dovrà pagare una penale in base a quanto previsto dalle Clausole speciali, fermo restando il diritto di BIPI di esercitare qualsivoglia azione legale, ivi compreso il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno, se del caso.
8.3 Patenti di guida
Sono riconosciute in Italia le seguenti patenti di guida:
(i) quelle rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo, senza alcun obbligo di conversione. Se la patente comunitaria non presenta scadenza, questa deve essere convertita decorsi due anni dall’ottenimento della residenza in Italia;
(ii) quelle di altri Paesi rilasciate ai sensi della Convenzione di Ginevra, o della Convenzione di Vienna;
(iii) quelle di altri Paesi non aderenti alle predette Convenzioni, accompagnate da traduzione asseverata o da un permesso internazionale;
(iv) quelle riconosciute in virtù di accordi internazionali specifici di cui l’Italia sia parte e alle condizioni indicate negli stessi.
Tutte le patenti elencate devono essere in corso di validità e non soggette a restrizioni. In ogni caso, il Conducente non è esonerato dal rispetto delle norme vigenti ed applicabili in materia di circolazione stradale.
L’Utente è a conoscenza che trascorso un anno a decorrere da quando il titolare della patente di guida acquisisce la residenza abituale in Italia, le patenti di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) non sono più valide per la guida in Italia. Pertanto se il Conducente interessato desidera continuare a guidare, dovrà ottenere una patente italiana previa verifica dei requisiti e superamento degli esami del caso, salvo che sia in vigore un accordo con il Paese rilasciante che permetta la conversione della patente nella patente italiana equivalente.
9. PAGAMENTI
9.1 Cosa comprende il pagamento del Canone?
L’Utente versa a BIPI il Canone con cadenza mensile nella modalità di pagamento scelta nel Processo di registrazione, in base al prezzo o alla tariffa applicabile al Piano di abbonamento scelto.
In linea esemplificativa il Canone comprende i seguenti servizi:
- veicolo a noleggio;
- chilometri mensili (con possibilità di incremento con l’applicazione del relativo prezzo o della relativa tariffa);
- un’assicurazione data dal fornitore del veicolo con le coperture indicate nelle Clausole speciali, le cui condizioni variano in relazione al modello di veicolo scelto;
- l’assistenza stradale;
- la manutenzione e il servizio;
- l’imposta di circolazione;
- l’Ispezione Tecnica dei Veicoli;
- la vettura di cortesia in caso di guasto, con i limiti fissati nelle Condizioni generali ;
- la consegna e la restituzione del veicolo nelle zone autorizzate;
- l’assistenza all’Utente dalle 8 alle 20, da lunedì a venerdì.
Il pagamento dal Canone non sarà in nessun caso comprensivo del carburante.
Nelle Condizioni particolari inviate da BIPI all’Utente, sarà inclusa una lista dettagliata di tutte le voci comprese nel Canone a seconda del Piano di abbonamento, nonché ogni altro prezzo e tariffa applicabili. L’Utente potrà consultare queste informazioni anche sulla Piattaforma.
Dopo il pagamento del primo Canone, da effettuarsi per completare il Processo di registrazione, le mensilità seguenti saranno riscosse nel giorno del mese in cui il veicolo è stato noleggiato per la prima volta (nel prosieguo, il “giorno del rinnovo”). Se il giorno del rinnovo dovesse cadere di sabato, domenica o in un giorno festivo, la mensilità sarà riscossa sempre il giorno lavorativo precedente. Qualora il Canone non possa essere riscosso nel giorno del rinnovo, l’Utente dovrà provvedere al pagamento delle corrispondenti spese bancarie, nonché un sovrapprezzo a titolo di penale, come previsto dalle Clausole speciali. Se il giorno del rinnovo coincide con un giorno non lavorativo, tale sovrapprezzo non sarà applicato fino al giorno lavorativo successivo al rinnovo.
Il mancato pagamento del Canone e/o di qualsivoglia prezzo o tariffa previsti dal Contratto di noleggio e/o dal Contratto dei Servizi sarà ritenuto un grave inadempimento delle Condizioni generali.
In caso di inadempimento al pagamento del Canone, fatta salva la riserva di BIPI di tutelare le proprie ragioni e di adire ogni via legale contemplata dalle norme di legge, ivi compresa la facoltà di richiedere il corrispondente risarcimento per i danni arrecati, BIPI notificherà il relativo mancato pagamento tramite comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’Utente (fornito nel Processo di registrazione) e BIPI provvederà altresì a:
- bloccare il sistema di avvio del veicolo noleggiato (a vettura parcheggiata) allo scadere delle quarantotto (48) ore a far tempo dall’invio di detta notifica all’Utente.
- a compiere tutte le azioni necessarie ai fini del ritiro e del recupero del veicolo noleggiato allo scadere di un periodo di settantadue (72) ore.
9.2 Fatturazione
Con l’accettazione delle presenti Condizioni generali, l’Utente rilascia il proprio consenso esplicito all’emissione della fattura in modalità elettronica. La fattura elettronica includerà nel dettaglio tutte le voci correlate al Contratto di noleggio e sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’Utente fornito nel Processo di registrazione. L’Utente potrà revocare il proprio consenso rivolgendosi a BIPI a mezzo posta elettronica all’indirizzo fatturazione.clienti@bipicar.com.
9.3 Prezzo
Il Canone applicabile al Contratto di noleggio è quello in vigore al momento della stipula del Contratto di noleggio. I restanti prezzi e tariffe applicabili sono quelli in vigore nel momento specifico della richiesta. Tutti gli importi sono espressi in Euro e sono comprensivi di IVA.
L’Utente prende atto espressamente che riguardo ai corrispondenti prezzi indicati sulla Piattaforma, il prezzo finale potrà variare a seconda del Piano di abbonamento scelto e/o della richiesta di extra come - a titolo esemplificativo e non esaustivo - coperture di livello superiore, conducenti aggiuntivi o costi correlati alla consegna del veicolo.
9.4 Subappalto. Soggetti terzi fornitori di servizi
Per lo sviluppo della sua attività, BIPI collabora con aziende terze che sono necessarie per la
prestazione corretta del servizio di sottoscrizione pattuito.
A tal fine, il CLIENTE autorizza BIPI a subappaltare ogni parte dei Servizi, nonché ad utilizzare prodotti
e/o servizi specifici di fornitori terzi per la prestazione dei suddetti, dovendo esclusivamente comunicare in via preliminare BIPI se la prestazione dei servizi da parte del soggetto terzo viene effettuata per una parte sostanziale dei Servizi. Questa notifica non sarà necessaria per i fornitori abituali di BIPI, condizione conosciuta ed accettata dal CLIENTE.
A tal fine, vengono considerati fornitori abituali tutti coloro che prestano servizi di attrezzature per
automobili, servizi di finanziamento e credito, servizi di copertura di assicurazione o servizi di
manutenzione.
In particolare, il CLIENTE dichiara che accetta che i servizi subappaltati possono essere fatturati, se del caso, sia da BIPI o direttamente da qualsiasi fornitore abituale, senza che se ne debba effettuare notifica al CLIENTE, e, inoltre, che sarà tenuto a corrisponderle alle stesse condizioni che vengono applicate quando si tratta di fatture emesse da BIPI.
Altresì, il CLIENTE dichiara di essere a conoscenza del fatto che, come soggetto terzo indipendente a
cui BIPI subappalta i suoi servizi, BIPI non ha facoltà di controllo sulle sue tariffe e che queste ultime
possono variare in modo discrezionale sia per fattori interni (come decisioni dell’azienda, politiche sui
prezzi, ecc.) o dovuto a fattori esterni (come l’inflazione, catastrofi, guerre, pandemie, crisi economiche,
ecc.).
Di conseguenza, una variazione futura delle tariffe di questi soggetti terzi potrà dar luogo ad una
variazione del prezzo convenuto per i contratti di sottoscrizione dei veicoli, ripercuotendo sulla quota
mensile che il CLIENTE deve versare.
9.5 Modalità di pagamento
La modalità di pagamento selezionata dall’Utente sarà indicata nel Processo di registrazione. La procedura di pagamento potrà essere effettuata nella modalità scelta tramite una piattaforma di pagamento fornita da terzi, ma pur sempre situata in una piattaforma soggetta a un protocollo sicuro SSL.
BIPI è autorizzata ad addebitare il Canone, i prezzi e le tariffe d’applicazione del Contratto di noleggio mediante la modalità di pagamento convenuta. L’Utente deve sempre tenere aggiornata la modalità di pagamento. Qualora i dati inerenti alla modalità di pagamento non siano aggiornati, BIPI si riserva il diritto di bloccare momentaneamente l’account dell’Utente interessato.
BIPI si riserva il diritto di conservare nel proprio sistema la modalità di pagamento per un periodo massimo di dodici (12) mesi a decorrere dall’ultimo accordo concluso con l’Utente allo scopo di poter riscuotere ogni importo correlato al Contratto di noleggio.
BIPI si riserva inoltre il diritto di bloccare il veicolo 48 ore dopo il mancato adempimento da parte dell’Utente di uno dei suoi obblighi di pagamento. Al termine di detto periodo, è facoltà di BIPI poterà compiere tutte le azioni legali necessarie nei confronti dell’Utente per le azioni eventualmente commesse.
Al verificarsi degli inadempimenti contrattuali di cui al paragrafo precedente, BIPI bloccherà il veicolo in possesso dell’Utente, restando fermo l’obbligo del medesimo Utente di effettuare il pagamento del Canone corrispondente al mese in corso.
9.6 Cauzione
Come garanzia dell’adempimento degli obblighi in capo all’Utente, qualora BIPI lo richieda, alla conclusione del Contratto di noleggio l’Utente dovrà versare un importo a titolo di garanzia o cauzione. Il versamento dovrà effettuarsi al momento della stipula del Contratto di noleggio nella modalità di pagamento prevista. L’importo della cauzione è fissato nella misura indicata nelle Clausole speciali.
La cauzione resterà a disposizione di BIPI per l’intera durata del Contratto di noleggio e il suo versamento non esonera in nessun caso dal pagamento del Canone o di qualsivoglia altro importo dovuto dall’Utente.
Il versamento della cauzione non esclude la facoltà di BIPI di richiedere ogni altro importo aggiuntivo applicabile, ivi compreso quello corrispondente al risarcimento dei danni.
Una volta restituito il veicolo noleggiato ed effettuate le opportune verifiche e, ove del caso, addebitati i prezzi o le tariffe d’applicazione ai sensi delle Clausole speciali, sarà annullata l’autorizzazione bancaria previamente richiesta per l’addebito della cauzione.
9.7 Garante
Nel caso in cui BIPI richieda un Garante per la formalizzazione del Contratto di
Noleggio, questo, in solido, rinunciando ai benefici di esonero, divisione e ordine,
avallerà l’Utente nei confronti di BIPI per rispondere senza limiti di importo degli
obblighi pecuniari derivanti dal Contratto di Noleggio. Il Garante pagherà e renderà
effettiva la garanzia a semplice richiesta di BIPI in qualsiasi momento entro il termi-
ne della sua validità, previa notifica formale all’Utente.
Il pagamento non pregiudicherà la risoluzione delle controversie che dovessero
insorgere tra l’Utente e BIPI, che saranno risolte attraverso i canali previsti tra le due
parti e completamente al di fuori dei propri rapporti con il Garante. BIPI potrà dare
esecuzione a tale garanzia liberamente in una o più occasioni, durante il periodo
di validità del Contratto di Noleggio. L’obbligo del Garante si limita alla validità del
Contratto di Noleggio per cui la garanzia sarà in vigore fino a quando il Contratto di
Noleggio rimarrà in vigore. Una volta terminato il contratto di noleggio, la garanzia
scadrà automaticamente senza necessità di nessun requisito preliminare, a meno
che l’obbligo di pagamento non fosse maturato prima di tale data.
9.8 Acconto
L’Utente, ove BIPI lo ritenga opportuno, può scegliere di contribuire con un
Pagamento Iniziale di un determinato importo al fine di ridurre l’ammontare delle
Rate. L’importo da detrarre dalla Rata sarà il risultato della divisione dell’importo
del pagamento iniziale tra i mesi del Periodo di Durata del Contratto di Noleggio. In
questo modo, e a titolo esemplificativo, un Contratto di Noleggio di 24 mesi, in caso
di versamento di un pagamento iniziale di 2.400 euro, avrà un importo da scalare
mensilmente dalla Rata pari a 100 euro.
In caso di cambio di veicolo durante il Periodo di Durata, al nuovo Contratto di Nole-
ggio verrà applicata la parte residua del Pagamento Iniziale, ovvero l’importo del
Pagamento Iniziale non ancora detratto dal contratto originario, che sarà suddiviso
tenuto conto della durata del nuovo Contratto di Noleggio. In questo modo e, a
titolo esemplificativo, richiamando l’esempio precedente, se dopo 6 mesi del Perio-
do di Durata, l’Utente volesse cambiare veicolo, l’importo già trattenuto sarebbe
complessivamente di 600 euro. Di conseguenza, rimarrebbe l’importo 1.800 euro
del Pagamento Iniziale, che verrebbe suddiviso tra i mesi del Periodo di Durata del
nuovo Contratto di Noleggio, secondo il calcolo sopra specificato.
Nel caso in cui l’Utente volesse risolvere con anticipo il Contratto di Noleggio,
prima della fine del Periodo di Durata, BIPI potrà utilizzare la somma residua del
Pagamento Iniziale, ovvero l’importo del Pagamento Iniziale non ancora detratto
dall’importo originario stabilito nel Contratto, a copertura delle penali di recesso
previste all’art. 6.2. di cui sopra, purché tali importi siano superiori alla garanzia o al
deposito versato ai sensi dell’articolo 9.5., ove applicabili. Parimenti, detto residuo
della somma versata a titolo di Pagamento Iniziale potrà essere utilizzata per paga-
re eventuali importi dovuti dall’Utente a BIPI, che eccedano l’importo della garanzia
o del deposito previsto nel citato articolo 6.2. di cui sopra, se applicabili.
Dunque, a titolo esemplificativo, in un Contratto di Noleggio di 12 mesi, con una
prima rata di 1.200 euro, l’importo da dedurre mensilmente dalla rata sarebbe di
100 euro.
Se l’Utente risolvesse il Contratto di Noleggio, prima del Periodo di Durata (ovvero
2 mesi dal suo inizio) e avesse versato un importo iniziale di 1.000 euro, con una
penale di recesso pari a 1.200 euro, considerando che l’importo residuo del Paga-
mento Iniziale sarebbe di 1.000 euro, (ovvero verrebbero detratti 200 euro corris-
pondenti a due mensilità del Contratto di Noleggio), si avrebbe il seguente risultato:
i. l’importo del Pagamento Iniziale verrebbe utilizzato interamente per
coprire il debito dell’Utente, che ammonta a 1.200 euro (quindi, BIPI avrebbe diritto
all’intero Pagamento Iniziale e l’Utente rimarrebbe con un debito di 200 euro)
ii. la somma dovuta (ovvero, 200 euro) dopo l’utilizzo del Pagamento Inizia-
le verrebbe detratta dal residuo (1.000 euro)
iii. BIPI quindi procederebbe al rimborso di 800 euro (1.000 euro – 200
euro).
Il Pagamento Iniziale rimarrà in possesso di BIPI per tutta la durata del Contratto
di Noleggio e verrà detratto da ciascuna delle rate e non esonera in ogni caso da-
ll’obbligo di pagamento delle rate o di qualsiasi altro importo dovuto. L’applicazione
del Pagamento Iniziale per soddisfare eventuali debenze di BIPI nei confronti de-
ll’Utente non esclude la facoltà di BIPI di richiedere eventuali importi aggiuntivi che
possono essere dovuti, compresa la relativa compensazione per danni e perdite.
In caso di scadenza del Periodo di Durata e di intenzione dell’Utente di rinnovare
il Contratto di Noleggio o di formalizzare un nuovo Contratto di Noleggio, l’importo
della Rata da corrispondere sarà quello applicato da listino da BIPI in quel momento
e l’Utente potrà effettuare un nuovo Pagamento Iniziale secondo le opzioni definite
da BIPI.
10. MULTE
L’Utente è responsabile della violazione di qualsivoglia norma applicabile nel periodo di validità del Contratto di noleggio, segnatamente delle infrazioni previste dal Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada).
L’Utente si impegna a tal fine a mantenere indenne BIPI rispetto a ogni sanzione, multa, ammenda, tassa, sovrapprezzo o spesa per pratiche amministrative, ecc. BIPI gestirà ed evaderà la sanzione a nome dell’Utente applicando il corrispondente costo associato previsto dalle Clausole speciali.
Un’eventuale sanzione pervenuta sarà notificata all’Utente tramite PEC o raccomandata A/R e l’Utente si impegna a collaborare nel disbrigo di ogni pratica richiesta anche tramite invio di informazioni se richieste.Gli addebiti corrispondenti saranno effettuati nella modalità di pagamento prevista.
11. CONSEGNA E RITIRO DEL VEICOLO
11.1 Procedura di consegna
La consegna e/o il ritiro del veicolo sono compresi nel Canone purché avvengano presso l’ufficio di BIPI di una delle seguenti città: Milano, Roma. Negli altri casi si applicheranno i prezzi e le tariffe indicati nelle Clausole speciali. BIPI consegnerà e/o ritirerà il veicolo all’ora convenuta con l’Utente.
BIPI si riserva il diritto di modificare il luogo o l’ora convenuti per circostanze che esulano dalla volontà di BIPI, come ad esempio imprevisti stradali, strade interrotte, lavori di pulizia all’interno del Comune od ogni altra circostanza che possa ostacolare la libera circolazione dei veicoli. BIPI comunicherà al più presto questi cambiamenti all’Utente in modo da poter fissare un nuovo orario di consegna e/o ritiro.
All’atto della consegna del veicolo verrà seguita la procedura sotto descritta e sarà richiesta la sottoscrizione del relativo documento di consegna da parte del Conducente (in formato cartaceo o con mezzi informatici come cellulare o tablet):
- ai fini della verifica, da parte di BIPI, dell’identità del Conducente, lo stesso (che si tratti del conducente principale o che si tratti di un rappresentante di un’azienda nel caso l’abbonamento sia a nome della stessa) dovrà esibire il proprio documento d’identità e la propria patente originali. Qualora i documenti presentati non corrispondano a quelli inclusi nella Piattaforma oggetto di convalida da parte di BIPI, o qualora tali documenti non soddisfino una delle condizioni fissate nelle Condizioni generali, BIPI non effettuerà la consegna del veicolo. Inoltre è facoltà di BIPI riservarsi il diritto di annullare la consegna del veicolo, qualora il Conducente non soddisfi qualsiasi altra condizione prevista dalla legge applicabile.;
Sarà svolto un controllo dello stato del veicolo a noleggio, ivi compreso ogni altro extra e/o accessorio del veicolo, che dovrà presentare uno stato d’uso e di manutenzione perfetto al momento della restituzione.
All’atto della consegna il Conducente dovrà verificare l’esistenza di qualsiasi danno sul veicolo e comunicarlo. In questo caso, BIPI registrerà i danni osservati sul veicolo affinché siano riportati nel Contratto di noleggio.
Per motivi di sicurezza, in nessun caso BIPI consegnerà la seconda chiave del veicolo al Conducente. Nel caso di smarrimento, il Conducente dovrà farsi carico della realizzazione e della spesa di una chiave di scorta, con relativo obbligo di riconsegna al termine dell’abbonamento.
11.2 Obblighi di BIPI riguardo alla consegna
In forza del Contratto di noleggio, BIPI si impegna a consegnare un veicolo con caratteristiche tecniche uguali o simili a quelle selezionate dall’Utente, unitamente ai documenti completi del veicolo nonché agli elementi obbligatori come le chiavi, gli attrezzi, gli accessori e gli utensili da utilizzare in eventuali emergenze, come l’indumento catarifrangente ed i triangoli di emergenza.
L’Utente prende espressamente atto che BIPI inserirà nelle vetture i dispositivi di geolocalizzazione del veicolo a noleggio che consentiranno a BIPI di accedere da remoto alle informazioni relative alla posizione del veicolo, in conformità a quanto stabilito nell’Informativa sulla privacy.
L’Utente potrà richiedere un cambio di veicolo entro il termine di ventiquattro (24) ore a condizione che non abbia percorso più di venticinque (25) chilometri dalla consegna del veicolo e qualora il veicolo non soddisfi le caratteristiche tecniche scelte dall’Utente.
A tal fine, prima della consegna BIPI avrà svolto una revisione completa del veicolo per assicurarne il corretto funzionamento.
12. DIVIETI E RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
12.1 Divieti
In forza del Contratto di noleggio, all’Utente nonché ai Conducenti, per il cui comportamento sarà responsabile l’Utente, fatte salve altre responsabilità del caso, è fatto espresso divieto di:
- guidare il veicolo su strade non autorizzate o non pavimentate, o che presentano uno stato che possa comportare un rischio di danni al veicolo;
- trasportare un numero di persone superiore a quello stabilito nella scheda di Ispezione tecnica del veicolo;
- cedere, sublocare, noleggiare, ipotecare, pignorare, vendere o dare in qualsiasi modo in garanzia il veicolo a noleggio;
- trasportare passeggeri a fini di lucro o utilizzare il veicolo per attività di utilizzo condiviso dell’auto (car sharing);
- usare la Piattaforma o il veicolo a noleggio unitamente a una licenza di N.C.C. per svolgere attività di noleggio di veicoli con conducente;
- trasportare all’interno del veicolo a noleggio droghe, sostanze tossiche, infiammabili e in generale pericolose e/o che violino le disposizioni legali in vigore;
- guidare in stato di ebbrezza, dopo aver assunto droghe allucinogene, narcotici, barbiturici, farmaci, rilassanti o altre sostanze che causano sonnolenza o che possono compromettere la capacità di guida, oppure durante trattamenti per i quali è vietata o sconsigliata la guida;
- alterare il chilometraggio del veicolo a noleggio;
- utilizzare il veicolo a noleggio per gare, concorsi o sfide di ogni natura;
- trasportare animali vivi (ad eccezione degli animali da compagnia e/o animali domestici; questo trasporto richiede l’autorizzazione esplicita di BIPI);
- utilizzare il veicolo a noleggio per impartire lezioni di guida;
- utilizzare il veicolo per spostare o per rimorchiare altri veicoli od ogni altro oggetto;
- utilizzare il veicolo in caso di pericolo, in particolare in caso di accensione delle spie d’allarme del cruscotto;
- circolare all’interno dell’area delimitata di porti, aeroporti, aerodromi e spazi analoghi non accessibili al traffico pubblico, nonché in aree delimitate e installazioni di raffinerie e compagnie petrolifere, salvo autorizzazione espressa rilasciata per iscritto da BIPI;
- trasportare il veicolo a bordo di una nave, un treno, un camion o un aereo, salvo che a seguito di autorizzazione espressa rilasciata da BIPI per iscritto;
- modificare caratteristiche tecniche del veicolo o apportare modifiche all’aspetto esterno o agli interni, ad esempio apponendo delle scritte.In caso di inadempimento, l’Utente si farà carico delle spese, dovutamente giustificate, di ripristino dello stato originale del veicolo e verserà un importo a titolo di risarcimento per il veicolo fermo;
- fumare nell’abitacolo del veicolo.
Il compimento di uno qualsiasi degli atti vietati sopra elencati sarà ritenuto inadempimento contrattuale.
Per ogni singolo inadempimento, salvo ogni altro diritto e facoltà, BIPI potrà imporre una penale contrattuale in conformità a quanto stabilito nelle Clausole speciali nonché richiedere il pagamento di altre spese derivanti da tali attività vietate come, a titolo esemplificativo, rimpatrio, trasferimento, riparazione, ripristino, sostituzione di elementi del veicolo, spese per il fermo tecnico del veicolo a noleggio.
Resta ferma in ogni caso la riserva di BIPI a esercitare qualsivoglia azione legale prevista dalle normative, ivi compresa la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno se del caso.
12.2 Responsabilità e obblighi dell’Utente
In forza del Contratto di noleggio e ferme restando le altre responsabilità fissate nelle Condizioni generali, l’Utente si impegna a rispettare o a richiedere ai Conducenti di rispettare le seguenti prescrizioni, ove del caso:
- le norme del Codice della Strada in vigore sul Territorio od ogni altra normativa applicabile, assumendo una responsabilità illimitata di ogni violazione della normativa applicabile commessa nel periodo di noleggio del veicolo e impegnandosi a tenere indenne in ogni momento BIPI rispetto a qualsiasi sanzione, multa, tassa, sovrapprezzo e in generale spesa di qualsiasi natura imposta dall’autorità pubblica;
- l’obbligo di pagamento, entro i termini e nella modalità previsti, di qualsiasi importo derivante dal Contratto di noleggio;
- l’obbligo di tenere all’interno del veicolo la documentazione indicata nel Contratto di noleggio;
- l’utilizzo dei sistemi di ritenuta obbligatori per i bambini nel caso in cui i passeggeri siano minorenni o di statura pari o inferiore a 135 centimetri e/o rientrino nella fascia d’età per cui è previsto tale obbligo secondo la normativa in vigore;
- l’obbligo di garantire la sicurezza dei bagagli o delle merci trasportate, in modo tale che non possano causare danni al veicolo o mettere in pericolo i passeggeri, nonché sistemare il carico nel veicolo in modo sicuro e sempre nel rispetto dei limiti di peso, quantità, e/o volume autorizzati dalla legge;
- l’obbligo di sorvegliare il veicolo a noleggio garantendone la massima cura, accertandosi che sia correttamente chiuso con le chiavi in dotazione e protetto con i dispositivi antifurto qualora venga posteggiato o non rimanga sorvegliato;
- il rifornimento con il tipo di carburante indicato per il veicolo a noleggio;
- lo svolgimento di una revisione periodica dei livelli dei liquidi e dell’olio e, in generale, l’obbligo di sottoporre il veicolo ai controlli di sicurezza o alle revisioni necessarie, in linea con le istruzioni fornite da BIPI, che dovranno essere effettuate nelle officine autorizzate.
- l’arresto del veicolo a noleggio e alla notifica a BIPI e/o alla compagnia di assistenza stradale convenuta in caso di guasto, cattivo funzionamento e/o accensione delle spie del cruscotto;
- in caso di danno agli pneumatici ovvero correlati ai cerchioni (es. buche stradali e urti contro i marciapiedi), la loro riparazione e/o sostituzione con altri pneumatici corretti, presso le officine autorizzate, assumendo la responsabilità di una sostituzione errata degli stessi, a proprie spese; va tenuto conto che si tratta di una circostanza non coperta dall’assicurazione, salvo il caso in cui il danno sia correlato ad altri danni derivanti da sinistro;
- assumersi la responsabilità relativa agli oggetti di propria proprietà eventualmente collocati all’interno del veicolo; in caso di danni o di furto di questi oggetti la responsabilità sarà totalmente a carico dell’Utente e/o dei Conducenti;
- assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati al veicolo a noleggio, a terzi o alla reputazione di BIPI, nel caso di violazione delle Condizioni generali e segnatamente delle norme riguardanti i Conducenti;
- la restituzione del veicolo a noleggio, degli accessori e/o materiali consegnati da BIPI, in uno stato d’uso e di manutenzione perfetto, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, assumendo l’obbligo di rispondere di qualsivoglia difetto o danno che possano presentare, con l’applicazione in tal caso degli importi previsti dalle Clausole speciali;
- la restituzione del veicolo nei tempi e nelle modalità previste, con la stessa quantità di carburante presente nel veicolo all’atto della consegna, in caso di conclusione del Contratto di noleggio per qualsiasi causa; BIPI si riserva il diritto di sporgere la relativa querela in caso di mancata restituzione del veicolo da parte dell’Utente entro il termine di quarantotto (48) ore dalla scadenza della durata prevista dal Contratto di noleggio.
L’Utente, a semplice richiesta da parte di BIPI, dovrà trasmettere una fotografia leggibile del kilometraggio dove si evincano chiaramente i kilometri percorsi e la data. Al riguardo, BIPI si riserva la facoltà di quantificare economicamente e di richiedere all’Utente il pagamento del importo relativo al kilometraggio maturato in eccesso.
In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, BIPI avrà la facoltà di imporre una penale contrattuale come stabilito nelle Clausole speciali nonché di richiedere il pagamento di altre spese derivanti da detto inadempimento.Resta ferma in ogni caso la riserva di BIPI di esercitare qualsivoglia azione legale, ivi compresa la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno se del caso.
L’Utente è responsabile di portare l’auto nel centro indicato per la revisione obbligatoria prevista, restando inteso che il costo di quest’ultima sarà a carico di BIPI. L’Utente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi conseguenza relativa alla non compiuta revisione programmata.
13. INCIDENTI E FURTI
Qualsiasi avviso o comunicazione riguardante Incidenti e/o furti potrà essere inoltrato tramite e-mail al seguente indirizzo: assistenza@bipicar.com, o per telefono al numero 0282 951806, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00.
13.1 Incidenti
In caso di incidente, furto, incendio, danno (che sia prodotto da animali, da cause naturali e in generale in ogni caso di danno) dovrà sempre e in ogni situazione esserne informato BIPI entro il termine tassativo di quarantotto (48) ore a far tempo dal verificarsi della circostanza o del sinistro.
Fermo restando l’obbligo di cui sopra, se del caso e sempre qualora non sia possibile contattare BIPI immediatamente, l’Utente sarà tenuto ad informare il fornitore del veicolo, l’Assicurazione e/o le forze dell’ordine. Sarà obbligatorio avvisare immediatamente le Forze dell’ordine competenti qualora venga commesso un reato o si verifichi un incidente e ci siano dei feriti, nonché qualora occorra effettuare accertamenti circa la colpevolezza dei soggetti coinvolti.
L’Utente dovrà altresì compilare il Modulo europeo di constatazione di incidente ogni qualvolta si verifichi un incidente del veicolo, accludendo copia del Modulo originale di constatazione a BIPI entro il termine di quarantotto (48) ore dall’incidente.
Qualora l’Utente non fornisca i dati del sinistro nei tempi e nelle modalità previste e indicate nelle Condizioni Speciali e nelle Condizioni Particolari, la copertura assicurativa del veicolo potrà perdere validità, restando inteso che in tal caso sarà l’Utente ad assumere la responsabilità di tutti i costi associati manlevando e tenendo indenne BIPI da ogni e qualsiasi conseguenza economica.
13.2 Modulo europeo di constatazione amichevole di incidente in caso di incidenti con terzi
Al verificarsi di un incidente con terzi è obbligo del Conducente dover compilato il Modulo europeo di constatazione amichevole di incidente, ove possibile alla presenza degli agenti delle Forze dell’ordine e nella maniera più dettagliata possibile.
Se la controparte rifiuta di firmare il modulo, il Conducente dovrà necessariamente richiedere l’intervento e la collaborazione delle forze dell’ordine. Il Conducente si impegna a firmare e a richiedere la firma di terzi, qualora siano coinvolti terzi soggetti, su entrambi i documenti, come pure a collaborare con BIPI in ogni accertamento inerente la dinamica dell’incidente.
13.3 Vettura di cortesia
BIPI potrà mettere a disposizione degli Utenti una vettura di cortesia, a titolo gratuito, in presenza di una delle seguenti circostanze:
- guasto meccanico del veicolo a noleggio, a condizione che il guasto non sia imputabile soltanto all’uso del veicolo o a cause prodotte dall’Utente e quando il tempo necessario per la riparazione del guasto sia superiore a settantadue (72) ore;
- manutenzione di routine o necessaria del veicolo per un periodo superiore a settantadue (72) ore;
- guasto del veicolo a noleggio, a condizione che il guasto non sia imputabile soltanto all’uso del veicolo o a cause prodotte dall’Utente e quando il tempo necessario per la riparazione del guasto sia superiore a settantadue (72) ore;
- nei casi non rientranti nelle fattispecie sopra indicate e/o nel caso in cui ci sia la possibilità di fornire all’Utente una vettura di cortesia entro il termine di settantadue (72) ore, BIPI, pur non avendo l’obbligo di fornire una vettura di cortesia, applicherà le tariffe corrispondenti previste dalle Clausole speciali in caso di consegna di tale vettura.
La vettura di cortesia potrà essere di una categoria diversa dal veicolo a noleggio e sarà soggetta alla disponibilità di un veicolo da parte di BIPI. Per la consegna della vettura di cortesia vige quanto disposto alla clausola 11 inerente la consegna.
14. CAMBIO DI VEICOLO A NOLEGGIO
L’Utente potrà cambiare il veicolo a noleggio se ha stipulato un periodo di durata minima pari o superiore a dodici (12) mesi, a condizione che sia trascorso il periodo di durata minima di sei (6) mesi e che dalla consegna del veicolo o dall’ultimo cambio di veicolo siano trascorsi sei (6) mesi, purché BIPI abbia delle unità disponibili.In tal caso si applicheranno i prezzi e le tariffe indicati nelle Clausole speciali.
L’Utente prende atto espressamente che:
- se l’Utente richiede un veicolo inquadrato nella categoria “nuovo” dovrà garantire di rispettare il Periodo di durata minima richiesto per il veicolo in oggetto. A tal fine, qualora il Contratto di noleggio in vigore non copra il suddetto periodo, l’Utente dovrà estendere il Periodo di durata minima previo pagamento della corrispondente tariffa;
- se l’Utente richiede un veicolo o altre categorie non associate a un veicolo nuovo, avrà accesso al parco auto completo e non sarà richiesto il rinnovo del Periodo di durata minima.
Se l’Utente richiede un veicolo associato a un piano senza durata minima, l’Utente si impegna a rispettare il Periodo di durata minima stipulato inizialmente.
BIPI potrà altresì cambiare in qualsiasi momento il veicolo a condizione che garantisca all’Utente un veicolo della stessa categoria o superiore, oppure, se il veicolo dovesse essere di categoria inferiore, a condizione che l’Utente abbia rilasciato il proprio consenso e che il Canone venga di conseguenza rettificato e ridotto.
Addebiti associati:---------
Chilometraggio: Fermo restando quanto riportato nella clausola 12.2 del Contratto, il chilometraggio sarà calcolato in caso di cambio del veicolo con un abbonamento in corso. L’addebito sarà fatturato come da prezzo fissato nelle Condizioni particolari.
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO
L’inadempimento di uno degli obblighi dell’Utente fissati nelle Condizioni generali, nelle Clausole speciali o nelle Condizioni particolari sarà causa di risoluzione del Contratto di noleggio ex articolo 1454 cc qualora l’Utente diffidato mediante comunicazione scritta inviata via PEC o raccomandata A/R non ponga rimedio all’inadempimento nel termine tassativo di 15 giorni dalla diffida inviata da BIPI.
Il contratto potrà essere risolto di diritto, ex art. 1456 del codice civile, da BIPI, mediante comunicazione scritta da inviare via PEC o raccomandata A/R, all’Utente nei seguenti casi di inadempimento e violazione contrattuale da parte dell’Utente:
- mancato o parziale pagamento anche di una sola rata del Canone o di ogni altro importo derivante dal Contratto di noleggio;
- uso fraudolento della carta di credito o di debito utilizzata dall’Utente;
- danni cagionati al veicolo a noleggio per dolo o colpa;
- non consentire a BIPI lo svolgimento di attività di manutenzione o riparazione del veicolo a noleggio;
- fare un uso non autorizzato del veicolo a noleggio;
- aver causato un elevato numero di sinistri con il veicolo in noleggio.
Gli effetti della risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di risoluzione risultante dalla ricevuta di consegna.
La risoluzione comporterà l’obbligo dell’Utente di risarcire BIPI per ogni danno derivante dai fatti che hanno causato la risoluzione, fermo restando l’obbligo di effettuare il pagamento di qualsivoglia importo da versare fissato nelle Condizioni generali o nelle Clausole speciali.
16. FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO
Nessuna delle parti sarà responsabile di un inadempimento dei propri obblighi causato da eventi di forza maggiore o caso fortuito, vale a dire qualsiasi evento straordinario e imprevedibile, al di fuori del controllo delle parti, quali a titolo esplicativo e non esaustivo, guerre, attacchi o eventi terroristici, terremoti,incendi, cicloni, alluvioni, pandemie, ecc. Il verificarsi di una situazione di forza maggiore o caso fortuito sarà comunicato alla controparte con la massima rapidità possibile dal momento in cui ne ha preso conoscenza. Ogni parte farà quanto in suo potere per evitare o attenuare le conseguenze di una situazione di forza maggiore o caso fortuito, nonché per garantire il normale proseguimento del presente Contratto di noleggio. In nessuno dei casi ivi indicati BIPI sarà responsabile nei confronti dell’Utente per alcun tipo di perdita, danno o lesione, diretta o indiretta, prevedibile o imprevedibile, eventualmente da lui patita, tra cui in particolare, in via esemplificativa, qualsiasi perdita economico-finanziaria, perdita di affari, chances, ricavi, immagine, buon nome commerciale, utili e/o avviamento commerciale.
17. INSERIMENTO IN SISTEMI DI INFORMAZIONE SUI CREDITI
BIPI si riserva il diritto di inserire i dati nei corrispondenti database di informazione sui crediti in caso di mancato pagamento dell’Utente, in ottemperanza a quanto stabilito nell’Informativa sulla privacy disponibile di seguito.
18. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le Condizioni generali possono variare. Ogni qualvolta l’Utente stipuli un Contratto di noleggio comprendente qualsiasi nuova richiesta, sarà ritenuto che l’Utente abbia accettato espressamente le Condizioni generali in vigore in quel dato momento. All’atto dell’accettazione delle Condizioni generali in vigore, queste ultime esplicheranno pienamente i loro effetti e andranno a sostituire ogni accordo precedente.
19. ASSISTENZA AL CLIENTE
BIPI offre agli Utenti un servizio di assistenza al cliente operativo nel seguente orario: dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì per rispondere a domande, reclami e suggerimenti riguardanti il Contratto di noleggio.
Più esattamente, i canali di contatto messi a disposizione degli Utenti sono i seguenti:
e-mail: informazione@bipicar.com
Telefono: 0282 951806
Pec: bipimobilityitalysrl@legalmail.it
BIPI risponderà a domande e reclami pervenuti nel tempo più breve possibile. Gli Utenti hanno a loro disposizione gli appositi moduli per la presentazione di reclami.
20. TUTELA DEI DATI PERSONALI
BIPI è Titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli Utenti, che hanno aderito e sottoscritto il Contratto di Noleggio e tratta i dati personali degli stessi Utenti, e dei Conducenti aggiunti nella procedura di registrazione, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 196/2003, come modificato da D.lgs. 101/2018, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito anche il “Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche il “Regolamento”), così come specificamente indicato nell’ Informativa privacy.
21. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Tutti i Diritti di proprietà intellettuale e industriale della Piattaforma come pure dei contenuti e/o di ogni altro elemento inserito nella stessa, ivi compresi, senza alcun limite, i marchi, i loghi, le denominazioni commerciali, i testi, le immagini, i grafici, i disegni, i suoni, i database, il software, i diagrammi di flusso, le presentazioni, gli audio e i video sono di esclusiva titolarità di BIPI. Nessun diritto di proprietà intellettuale o industriale sarà da ritenersi ceduto o concesso in licenza in forza delle Condizioni generali.
22. VARIE
Tutte le clausole delle Condizioni generali vanno interpretate in modo indipendente e autonomo; un’eventuale nullità di una di esse dichiarata con sentenza o decisione arbitrale definitiva non comprometterà la validità delle restanti clausole. La clausola o le clausole interessate saranno sostituite da clausole aventi gli stessi effetti, come previsto dalle Condizioni generali.
Il mancato esercizio, sia esso totale o parziale, da parte di una delle parti di un qualsivoglia diritto o azione, ivi compresi quelli relativi alla risoluzione o alla cessazione delle Condizioni generali, non potrà essere interpretato come una rinuncia della parte in questione ad esercitare il diritto o l’azione.
Qualora un Tribunale, un’autorità amministrativa indipendente, o un’autorità giudiziaria competente dovessero ritenere che una delle disposizioni delle Condizioni generali sia illecita, nulla, non valida o non applicabile, la disposizione sarà, nella misura richiesta, da ritenersi soppressa nel Contratto di noleggio e cesserà di avere effetto tra le parti nei limiti del possibile senza che vengano modificati altri punti o altre parti delle Condizioni generali o del Contratto di noleggio, senza che ciò vada a compromettere la liceità e l’applicabilità delle restanti disposizioni (delle Condizioni generali o del Contratto di noleggio). Le disposizioni non valide saranno sostituite, mediante un’interpretazione estensiva delle Condizioni generali, dalla disposizione che più si avvicina alla finalità della disposizione nulla, sempre ove possibile.
L’Utente non potrà cedere a terzi i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal Contratto di noleggio né potrà trasferire nessun obbligo derivante dallo stesso senza l’autorizzazione esplicita rilasciata per iscritto da BIPI.
BIPI è sin d'ora autorizzata a cedere il Contratto e i relativi diritti senza necessità di preventivo consenso scritto dell’Utente, a qualsiasi società controllata o collegata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 cod. civ. nonché a società controllanti, controllate da o collegate alla comune controllante, o a società terze che garantiscano la continuità del Servizio di noleggio. Resta inteso che responsabile nei confronti dell’Utente delle azioni realizzate dalle società terze responsabili del Servizio sarà sempre BIPI.
23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le Condizioni Generali, incluse le Clausole Speciali e le Condizioni Particolari, sono regolate dalla legge italiana e comunitaria ove applicabile.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra BIPI e gli Utenti sarà competente in via esclusiva Il Foro del luogo in cui l’Utente ha la propria residenza o domicilio.
Gli Utenti possono altresì ricorrere, prima di adire il Foro competente, a una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi degli Articoli 141 – 141decies del Codice del Consumo – avanti a:
- gli organismi di negoziazione paritetica accreditati;
- le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- la piattaforma predisposta dalla Commissione Europea per la Risoluzione Online delle Controversie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT)
Data_________. Firma Utente
L’Utente dichiara di aver letto e di accettare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole:
4. Oggetto delle condizioni generali e conclusione del contratto; 5. Come funzionano il processo di registrazione e il processo di convalida e il diritto di recesso; 6. La durata applicabile al contratto di noleggio; 7. Il territorio di applicazione del contratto di noleggio, clausola risolutiva espressa e penale; 8. Conducenti; 10. Multe; 11. Consegna e ritiro del veicolo; 12. Divieti e responsabilità dell’utente; 13. Incidenti e furti; 14. Cambio di veicolo a noleggio; 15. Risoluzione del contratto di noleggio; 17. Inserimento in sistemi di informazione sui crediti; 20. Tutela dei dati personali; 21. Diritti di proprietà intellettuale e industriale; 23. Legge applicabile e foro competente.
Data_________. Firma Utente
CLAUSOLE SPECIALI
Le presenti Condizioni Speciali sono parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali contrattuali. La sottoscrizione del contratto dei Servizi scelti dall’Utente comporta l’accettazione delle presenti condizioni particolari.
Le Condizioni generali si applicheranno in ogni aspetto non definito nelle presenti Condizioni Speciali. Per ottenere maggiori informazioni, preghiamo di contattarci tramite il nostro servizio di assistenza al cliente.
1. PERIODO DI DURATA MINIMA
Il periodo di durata minima con BIPI in vigore per l’Utente è specificato nelle condizioni particolari.
Flessibilità:
Periodo di durata minima pari o inferiore a 6 mesi: L’Utente potrà cambiare il veicolo al termine del periodo di durata minima convenuto.
Periodo di durata minima pari o superiore a 12 mesi: L’Utente potrà effettuare il cambio del veicolo al termine di 6 mesi a decorrere dall’inizio del noleggio o dall’ultimo cambio di veicolo.
Se l’Utente vuole cambiare auto, dovrà sottoscrivere la durata minima stabilita per il piano scelto per tale veicolo. In questo caso, se il periodo restante di durata minima dovesse essere superiore alla nuova durata minima sottoscritta, sarà mantenuto il periodo di durata minima più lungo.
Nel caso in cui l’Utente abbia un periodo di durata minima superiore a 12 mesi e, una volta trascorsi i primi 6 mesi, voglia cambiare veicolo con uno ammesso soltanto per una durata minima di durata inferiore, per l’Utente resterà in vigore la durata minima richiesta inizialmente.
Nel caso in cui l’Utente abbia una durata minima pari o superiore a 12 mesi e, trascorsi i primi 6 mesi, voglia effettuare un cambio di veicolo ammesso soltanto per una durata minima superiore, sarà stipulato un nuovo contratto con una durata minima superiore.
Il processo di convalida si applica anche per i cambi di veicolo e per questo, la nuova richiesta sarà soggetta a scoring, ed a una eventuale richiesta da parte del dipartimento di rischio di nuova o ulteriore documentazione.
Conclusione del periodo di durata minima:
Una volta conclusa la durata minima sottoscritta, l’Utente potrà noleggiare ancora il veicolo per il periodo da lui desiderato, fatta salva la necessità di BIPI di procedere a un cambio di veicolo. In quest’ultimo caso, BIPI si riserva il diritto di cambiare il veicolo con uno uguale o simile o a recedere dal contratto senza che ne derivino dei costi per l’Utente.
Nel momento in cui l’Utente desidera cambiare veicolo dovrà rispettare le stesse condizioni fissate al punto “Flessibilità” delle presenti Condizioni generali contrattuali in funzione del veicolo scelto.
Costi legati alla consegna del veicolo:
Prima consegna con nuovi abbonamenti:
A seconda della disponibilità della città in cui l’Utente noleggia il veicolo e la zona di consegna da lui scelta, BIPI offrirà la possibilità di effettuare la consegna presso il domicilio dell’Utente o in uno dei punti di consegna di BIPI. Prima dell’erogazione del servizio, BIPI comunicherà all’Utente il costo aggiuntivo inerente a tale richiesta.
Previa notifica all’Utente, BIPI potrà addebitare un costo aggiuntivo che comunicherà all’utente prima della sottoscrizione della richiesta qualora siano necessari un trasporto o una consegna speciali.
Costo del cambio di veicolo:
Se il cambio di veicolo viene effettuato nelle zone con disponibilità di veicoli, previa notifica viene addebitato all’Utente un costo aggiuntivo, a meno che il cambio di veicolo sia dovuto a ragioni che esulano dalla volontà dell’Utente.
Se l’Utente richiede la consegna del veicolo a domicilio, BIPI comunicherà all’Utente il prezzo di questo servizio.
Ogni modifica dovrà essere effettuata nei punti di rappresentanza di BIPI o associati. BIPI non ha in nessun caso l’obbligo di effettuare il cambio del veicolo presso il domicilio dell’Utente.
2. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA / COPERTURE
2.1. Assicurazione:
RCA:
- Massimale Euro 26.000.000
- Penalità a carico del cliente per sinistro passivo o concorsuale
Garanzia Infortuni del Conducente: Capitale Caso Morte e Invalidità permanente € 150000 con franchigia 3% su Invalidità Permanente ed € 7000 per Rimborso Spese Mediche.
Tutela legale fino ad un max di € 15000.
SERVIZI ACCESSORI:
- Danni al veicolo/Incendio quota a carico del cliente (franchigia per singolo evento). I danni ai cristalli rientrano nella copertura di danni generici al veicolo. La predetta limitazione non opera per i danni causati dal conducente, per qualsiasi motivo, al tetto del veicolo.
- Furto quota a carico del cliente 10% sul valore commerciale del veicolo al momento dell’evento (eurotax-blu).
L’assicurazione non copre in nessun caso il costo della sostituzione degli oggetti personali presenti nell’auto.
I danni agli interni del veicolo non sono inclusi.
2.2. Varie:
2.5.1. In caso di smarrimento della chiave di scorta, l’Utente dovrà versare l’importo del suo ripristino e il relativo costo, che non è in nessun caso coperto dall’assicurazione.
3. Appendice: disdetta abbonamento
4. Extra
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